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Sez. L, Sentenza n. 3032 del 10/04/1990 (Rv. 466573 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - INVITO DEL DATORE DI LAVORO A RIPRENDERE SERVIZIO - TERMINE DI TRENTA GIORNI - COMPUTO - RIPRESA DEL SERVIZIO IL GIORNO SUCCESSIVO AL TRENTESIMO CADENTE IN UN GIORNO FESTIVO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466573-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - INVITO DEL DATORE DI LAVORO A RIPRENDERE SERVIZIO - TERMINE DI TRENTA GIORNI - COMPUTO - RIPRESA DEL SERVIZIO IL GIORNO SUCCESSIVO AL TRENTESIMO CADENTE IN UN GIORNO FESTIVO - VALIDITÀ.*

L'ultima parte del secondo comma dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, che prescrive che il lavoratore - il quale sia stato reintegrato nel posto di lavoro essendo risultato illegittimo il suo licenziamento - debba riprendere servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro, pena la risoluzione del rapporto, contempla (non già una diffida ad adempiere, quale prevista dall'art. 1454 cod. civ. in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive), ma un vero e proprio termine, al quale si applica la disciplina legale prevista, tra l'altro, dall'art. 2963, terzo comma, cod. civ. (secondo cui, se il termine scade di giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo) con la conseguenza che, ove il trentesimo giorno del suddetto termine cada in un giorno festivo, è tempestiva la ripresa del servizio avvenuta il giorno seguente non festivo. (V 7047/86, mass n 449120; (Conf 5838/86, mass n 448249).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 2963, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)