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Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013 (Rv. 626609 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di cassazione - Omessa previsione fra i vizi revocatori dell'errore di giudizio o di valutazione - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626609-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione - non viola l'art. 111 Cost., atteso che questo non impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultando irrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell'errore di percezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)