Sez. 5, Sentenza n. 18897 del 16/09/2011 (Rv. 618996 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di cassazione - Omessa previsione fra i vizi revocatori della nullità della sentenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede come causa di revocazione la nullità del provvedimento decisorio della Corte di cassazione, posto che la Costituzione non prevede vincoli al legislatore ordinario con riguardo al sistema delle impugnazioni, se non per la previsione, all'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e posto che appare scelta razionale quella del legislatore di riconoscere, nel sistema impugnatorio, ai motivi di impugnazione per revocazione una propria specifica funzione, escludendo le censure di nullità ex art. 161 cod. proc. civ., proponibili, invece, con l'appello e con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)