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Sez. L, Sentenza n. 11832 del 05/08/2003 (Rv. 565674 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Indicazione delle parti - Trasformazione di un ente pubblico in fondazione privata - Effetti - Indicazione nell'atto di appello della preesistente denominazione dell'ente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565674-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

Poiché il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, non ha determinato l'estinzione dei preesistenti enti lirici e la costituzione di nuovi soggetti con un vero e proprio trasferimento ai secondi dei rapporti attivi e passivi di cui precedentemente erano titolari i primi, ma ha operato una mera trasformazione dei soggetti preesistenti in un diverso tipo di persona giuridica (fondazione privata invece che ente pubblico), la individuazione, nell'atto di appello, del soggetto preesistente quale destinatario della impugnazione, integra un mero errore di denominazione, inidoneo ad incidere sulla identificazione della parte destinataria della impugnazione e della sua notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)