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Sez. U, Sentenza n. 14022 del 12/11/2001 (Rv. 550191 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dipendente di ente lirico - Rapporto di lavoro svoltosi successivamente alla trasformazione dell'ente in fondazione di diritto privato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550191-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto implica cognizione diretta ed immediata di situazioni giuridiche nascenti da un rapporto di lavoro di natura privatistica, la domanda con la quale il dipendente di un ente lirico impugni, deducendone la nullità, il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova relativamente ad un rapporto di lavoro svoltosi successivamente alla trasformazione del predetto ente in fondazione di diritto privato (avvenuta, "ex" art. 1 del decreto - legge 24 novembre 2000, n. 345, a far data dal 23 maggio 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 1, Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 3, Legge 26/01/2001 num. 6, Decreto Legisl. 23/04/1998 num. 134 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)