Sez. 5, Sentenza n. 7168 del 25/03/2009 (Rv. 607329 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento sintetico/induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Disposizione ex art. 7 d.l. n. 375 del 1994 sulla contabilità informatica - Efficacia retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento del reddito d'impresa, la disposizione di cui all'art. 7, comma 4-ter, del d.l. n. 357 del 10 giugno 1994 (che sancisce la validità delle annotazioni e memorizzazioni dei movimenti giornalieri eseguite sui supporti magnetici, cui è, per l'effetto, assimilata la contabilità cartacea) non ha alcuna efficacia retroattiva, con la conseguenza che la mancanza o l'inattendibilità delle scritture contabili tenute dall'imprenditore, in epoca anteriore all'entrata in vigore della detta norma, legittima il ricorso alla procedura dell'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma secondo, lett. c. del d.P.R. n. 600 del 29 marzo 1973, del tutto irrilevante risultando, all'uopo, l'esistenza di una regolare contabilità "informatica".
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 600 art. 39 com. 2 n. 3 CORTE COST., Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7 ter n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)