Sez. 5, Sentenza n. 9412 del 17/07/2000 (Rv. 538496 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento sintetico/induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/73 - Presupposti - Disposizione ex art. 7 D.L. 357/94 sulla contabilità informatica - Efficacia retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento del reddito d'impresa, la disposizione di cui all'art. 7, quarto comma ter del D.L. n. 357 del 1994 (che sancisce la validità delle annotazioni e memorizzazioni dei movimenti giornalieri eseguite su supporti magnetici, cui è, per l'effetto, assimilata la contabilità cartacea) non ha alcuna efficacia retroattiva, con la conseguenza che la mancanza o l'inattendibilità delle scrittura contabili tenute dall'imprenditore in epoca anteriore all'entrata in vigore della detta norma legittima il ricorso alla procedura dell'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma secondo, lett. C del d.P.R. n. 600 del 1973, del tutto irrilevante risultando, all'uopo, l'esistenza di una regolare contabilità "informatica".
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7 ter n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)