Sez. 2, Sentenza n. 1878 del 27/11/1967 Ud. (dep. 03/04/1968) Rv. 107456 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE -RICHIESTA NON MOTIVATA DI APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE GENERICHE - RIGETTO - LIMITI DELLA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE -RICHIESTA NON MOTIVATA DI APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE GENERICHE - RIGETTO - LIMITI DELLA MOTIVAZIONE.*
Quando l'imputato, a fondamento della richiesta, formulata per la prima volta in Sede di appello, di applicazione delle attenuanti generiche, non espone circostanze che la giustifichino, ben puo ritenersi soddisfatto da parte del giudice l'Obbligo della motivazione nella semplice affermazione che non ricorrono circostanze per la concessione del beneficio poiche tale espressione e idonea a dimostrare che il giudice ha preso in esame, nei limiti della impugnazione, la richiesta relativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)