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Sez. 2, Sentenza n. 2344 del 13/07/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177678 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MANCANZA DI UNA RICHIESTA SPECIFICA DELL'IMPUTATO - DINIEGO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177678-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MANCANZA DI UNA RICHIESTA SPECIFICA DELL'IMPUTATO - DINIEGO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il giudice di merito, tranne il caso in cui vi sia una specifica richiesta dell'imputato, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche qualora non ravvisi elementi che, nel suo discrezionale giudizio, ne consiglino il loro riconoscimento. (nella fattispecie il giudice di merito aveva esplicitamente indicato che nella valutazione dell'intero fatto circostanziato non aveva ravvisato alcun elemento che potesse essere apprezzato per concedere le attenuanti in questione). (V mass n 161690; (V mass n 107456; (Conf mass n 124315).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)