Sez. 3, Sentenza n. 7636 del 05/07/1983 Ud. (dep. 28/09/1983) Rv. 160298 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - OLI MINERALI - PRODOTTI SOGGETTI ALLA RELATIVA DISCIPLINA - CERTIFICATI DI PROVENIENZA - EMISSIONE DA PARTE DEL PRIVATO SU DELEGA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO DI UNA PUBBLICA FUNZIONE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - OLI MINERALI - PRODOTTI SOGGETTI ALLA RELATIVA DISCIPLINA - CERTIFICATI DI PROVENIENZA - EMISSIONE DA PARTE DEL PRIVATO SU DELEGA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO DI UNA PUBBLICA FUNZIONE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE.*
In tema di rilascio di certificati di provenienza degli oli minerali (modello H ter 16), a norma dell'art. 6 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, l'amministrazione finanziaria può autorizzare gli esercenti depositi liberi di oli minerali per uso commerciale ad emettere il certificato di provenienza relativo ai prodotti che si vogliono estrarre dai depositi stessi per essere destinati alla circolazione. In tal caso l'esercente, al quale l'U.T.I.F. Fornisce i libri contenenti i certificati secondo il fabbisogno annuale, si sostituisce alla pubblica amministrazione nell'adempimento della funzione certificatrice, che ha carattere pubblico (perché rappresenta l'esplicazione di una potestà propria dello stato) ed assume, quindi, la qualità di pubblico ufficiale. (Conf mass n 148206).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)