Sez. 3, Sentenza n. 3161 del 11/01/1984 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163564 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATI DI PROVENIENZA - EMISSIONE DA PARTE DEL PRIVATO SU DELEGA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO DI UNA PUBBLICA FUNZIONE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE - FATTISPECIE: FALSO E CORRUZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATI DI PROVENIENZA - EMISSIONE DA PARTE DEL PRIVATO SU DELEGA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO DI UNA PUBBLICA FUNZIONE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE - FATTISPECIE: FALSO E CORRUZIONE.*
In tema di trasporto di oli minerali, il privato esercente un libero deposito, nell'atto in cui, per delega della pubblica amministrazione, procede alla formazione del certificato di provenienza mod. H ter 16, è certamente da considerarsi un pubblico ufficiale. Ciò in quanto egli è, sia pure occasionalmente, investito di una pubblica funzione, posto che il certificato da lui rilasciato possiede Rilevanza probatoria ed effetti identici a quelli del certificato rilasciato dall'amministrazione finanziaria. (fattispecie in tema di reati di falso e corruzione). (Conf mass n 148206; (Conf mass n 160298).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)