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Sez. 1, Ordinanza n. 2524 del 08/02/2005 (Rv. 582333 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Devoluzione della controversia ad arbitri - Relativa questione - Natura - Questione di competenza in senso tecnico - Esclusione - Pronuncia su eccezione relativa alla esistenza di compromesso o clausola compromissoria - Impugnazione - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582333-01

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE

In tema di arbitrato, sia irrituale che rituale, lo stabilire se la controversia debba essere decisa dal giudice o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto esclusivamente inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria; con la conseguenza che è inammissibile la istanza di regolamento di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito si sia pronunciato (accogliendola o respingendola) sulla eccezione relativa alla esistenza di compromesso o clausola compromissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)