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Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006 (Rv. 589783 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589783-01

ARBITRATO - IN GENERE

La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)