Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11288 del 21/05/2014 (Rv. 630814 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni che non ammettono pagamento in misura ridotta - Mancata impugnazione del verbale - Conseguenze. RNC.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 194, Cod. Strada art. 202, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)