Sez. 5 - , Sentenza n. 5556 del 26/02/2019 (Rv. 652787 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Istituzione delle agenzie fiscali - Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 - Agenzia delle dogane - Processi pendenti - Ricorso per cassazione proposto dopo il 1° gennaio 2001 - Legittimazione del Ministero - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1992 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1992 num. 300 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, DM Finanze 28/12/2000 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)