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Sez. 5, Sentenza n. 6196 del 27/03/2015 (Rv. 635006 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Successione "ex lege" dell'Agenzia delle entrate al Ministero delle finanze - Proposizione dell'appello nei confronti della sola Agenzia - Estromissione del Ministero dalla lite - Conseguenze - Legittimazione passiva del Ministero nel giudizio di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635006-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora l'appello sia stato proposto solo nei confronti dell'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al Ministero delle finanze nel diritto controverso, ed il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l'estromissione del Ministero, sicché l'unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione è l'Agenzia delle entrate, mentre è inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero per carenza di legittimazione passiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)