Sez. 1, Sentenza n. 18047 del 26/11/2003 (Rv. 568482 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO | Procedimenti in camera di consiglio - Emissione del decreto nei confronti di più parti - Reclamo - Termine di dieci giorni - Decorrenza - Dalla notificazione eseguita a ministero del cancelliere del giudice - Esclusione - Dalla notificazione effettuata ad istanza di una delle parti - Affermazione - Applicazione del principio in tema di decreto del tribunale emesso ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO
Ai sensi del secondo comma dell'art. 739 cod. proc. civ., nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono "in confronto di più parti", la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice "a quo" o su istanza di quell'ausiliare. Ne consegue che, per effetto di tale disciplina, applicabile anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale - salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso -, la notifica del decreto emesso dal tribunale su ricorso proposto, ex art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego di visto per ricongiungimento familiare, eseguita dal cancelliere del giudice, o su sua istanza, non è idonea a determinare la decorrenza del suddetto termine per il reclamo avverso il citato decreto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)