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Sez. 1, Sentenza n. 16659 del 26/11/2002 (Rv. 558722 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - TERMINI | Procedimento in camera di consiglio - Decreto - Emissione nei confronti di più parti - Impugnazione - Termine - Decorrenza - Dalla notificazione eseguita a ministero del cancelliere dal giudice " a quo" - Esclusione - Dalle notificazioni effettuate ad istanza di una delle parti - Ammissibilità - Estensione della disciplina anche ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale - Ammissibilità - Applicazione del principio in tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558722-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - TERMINI

A norma del secondo comma dell'art. 739 cod. proc. civ., nei procedimenti in camera di consiglio svolgentisi nei confronti di più parti, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice "a quo"; tale disciplina vale anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso. Ne consegue che, stante l'assenza di una diversa espressa previsione legislativa, la notifica del provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto del tribunale in ordine all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di cui all'art. 274 cod. civ., è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ., per il ricorso per cassazione, ex art.111 Cost., avverso detto provvedimento, solo se proveniente da una delle parti del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)