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Sez. 3, Sentenza n. 4990 del 22/02/1983 Ud. (dep. 28/05/1983) Rv. 159290 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AMBITO DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159290-01

EDILIZIA - IN GENERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AMBITO DI RIFERIMENTO.*

Gli interventi per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici non possono essere ristretti in mere riproduzioni delle preesistenti strutture, consentendo la legge non soltanto opere generiche, ma anche "modifiche" e cioè tutte quelle innovazioni che la tecnica e le nuove esigenze di decoro consigliano ed impongono, purché sia rispettata una premessa di base, e cioè che non si realizzino alterazioni dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari con modifiche delle destinazioni di uso. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono regolati ex novo dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, sull'edilizia residenziale, che, nell'art. 31, ne ha dato la definizione e, nell'art. 48, ne ha stabilito la disciplina, sostituendo alla concessione l'autorizzazione del sindaco, onde ad essi non è applicabile alcuna norma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull'edificabilità dei suoli, e in particolare non è applicabile l'art. 17 lett. A) che prevede quale reato l'inosservanza di modalità esecutive. (Conf mass n 151743; (Conf mass n 148582).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)