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Sez. 3, Sentenza n. 668 del 06/11/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151743 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AMBITO DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151743-01

EDILIZIA - IN GENERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AMBITO DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE.*

Gli interventi per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, non possono essere ristretti e catalogati in mere riproduzioni delle strutture quo ante. La legge, infatti, consentendo non soltanto opere generiche, ma anche "modifiche", e cioè tutte quelle innovazioni che la tecnica e le nuove esigenze di decoro consigliano ed impongono e permettendo, inoltre, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienici e sanitari e tecnologici, induce ragionevolmente a ritenere che la gamma degli interventi così detti straordinari - purché venga rispettata una premessa di base e cioè che non si realizzino alterazioni dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari con modifiche delle destinazioni di uso abbraccia tutto ciò che può interessare le esigenze della abitabilità e coinvolgere i servizi ed i compiti disimpegnati dal patrimonio edilizio -. (nella specie, è stata considerata opera di manutenzione straordinaria non soggetta a concessione edilizia la chiusura della sommità di una scala ed il ricavo di un modesto ambiente, sfruttando le volumetrie esistenti). (Conf mass n 148582).*

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)