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Sez. 3, Sentenza n. 283 del 01/02/1974 (Rv. 367924 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINI DA COMPUTARSI A RITROSO - TERMINI DI COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367924-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINI DA COMPUTARSI A RITROSO - TERMINI DI COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - INAPPLICABILITA - LIMITI.*

Secondo il sistema instaurato dalla legge 14 luglio 1965 n 818, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica ai termini da computarsi a ritroso; conseguentemente, il convenuto (salva l'ipotesi di cui all'art 171, secondo comma, cod proc civ) e tenuto a costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art 166 cod proc civ, anche quando tale termine cada tra il primo agosto ed il 15 settembre.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)