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Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010 (Rv. 613325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termine per la costituzione del convenuto in primo grado - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità - Conseguenze - Computo del termine in caso di scadenza nel corso della sospensione.
Stato
decisa il 2010-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613325-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)