Sez. 3, Sentenza n. 2918 del 15/10/1971 (Rv. 354161 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - RESPONSABILITA AQUILIANA - PRINCIPIO DELLA EQUIVALENZA DELLE CONDIZIONI - APPLICABILITA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - RESPONSABILITA AQUILIANA - PRINCIPIO DELLA EQUIVALENZA DELLE CONDIZIONI - APPLICABILITA - LIMITI.*
La responsabilita aquiliana e regolata, quanto al rapporto di causalita dallo stesso principio che vige nel campo penale e, cioe, dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in base al quale tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa di esso con pari incidenza eziologica. Tuttavia, tale principio trova un necessario contemperamento in quello della causalita efficiente o della 'causalita giuridicà desumibile dal secondo comma dell'art 41 cod pen, per il quale se un evento e riferibile a piu azioni colpose, ma fra esse una sola, per la sua sufficienza risulta tale da rendere giuridicamente irrilevanti le altre cause preesistenti, dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'Azione sopravvenuta, cui deve riconoscersi esclusiva Rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. (V 550'71, mass n 350246).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 40, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)