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Sez. 3, Sentenza n. 550 del 03/03/1971 (Rv. 350246 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CONDOTTE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - CONDIZIONI - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350246-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CONDOTTE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - CONDIZIONI - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE.*

Il rigore del principio della equivalenza delle cause, in base al quale se la produzione di un evento dannoso e riferibile a piu azioni, di esso rispondono gli autori di ognuna delle azioni stesse, dovendosi riconoscere a ciascuna uguale efficacia causativa, senza possibilita di distinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta, trova il necessario temperamento nell'altro principio della causalita efficiente o della causalita giuridica, desumibile dal secondo comma dell'art 41 cod pen, in base al quale, se un evento e riferibile a piu azioni colpose, ma tra esse una sola, per la sua sufficienza, risulta tale da rendere giuridicamente irrilevanti le altre cause preesistenti, dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'Azione sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva Rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. (Conf 797'69, mass n 339119).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)