diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023 (Rv. 667917 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Scelta del consulente tecnico d’ufficio - Discrezionalità del giudice - Fondamento - Conseguenze - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - In genere.
Stato
decisa il 2023-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667917-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE

La scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell'abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale).

Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)