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Sez. 3, Ordinanza n. 21061 del 21/06/2026 (Rv. 678624-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA | Consulente tecnico d'ufficio - Scelta del giudice di merito - Criteri ex art. 22 disp. att. c.p.c. - Vincolatività - Esclusione - Nullità della nomina effettuata in difformità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678624-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA

La scelta del consulente tecnico è rimessa, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può, di norma, scegliere il soggetto da nominare tra gli iscritti negli albi istituiti presso ciascun tribunale, ma può individuarlo anche al di fuori di essi, posto che l'art. 22 disp. att. c.p.c. non introduce un vincolo cogente in ordine alla scelta né prevede la nullità della nomina effettuata in difformità dai criteri ivi indicati. (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si censurava la mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio appartenente ad altro circondario).

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)