Sez. 5 - , Ordinanza n. 22067 del 12/07/2022 (Rv. 665329 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Imposta di registro - Atti di trasferimento immobiliare - Rettifica di valore ex art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Criteri - Contenuto - Rilevanza della redditività dell'immobile - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il disconoscimento del corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita in ragione della sua difformità dal valore normale, operato ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, va effettuato, dapprima, raffrontando il bene oggetto di verifica con altri trasferimenti immobiliari aventi, per tipologia e ubicazione, caratteristiche comparabili (c.d. criterio comparativo), e poi calcolando il valore venale del bene - e non dell'azienda cui afferisce
- a partire dal reddito medio annuo da esso producibile, sulla base del più probabile canone di locazione (c.d. criterio della capitalizzazione).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)