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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32216 del 05/11/2021 (Rv. 662793 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Atti di trasferimento di immobili - Determinazione del valore - Criteri di valutazione - Art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 - Rettifica sulla base del valore in bilancio - Diverso valore effettivo - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662793-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di trasferimento di immobili, la valenza informativa del bilancio, ai fini della quale sono posti il principio di chiarezza e il principio di veridicità, giustifica l'emissione di un atto di rettifica, ex art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986, basato sul valore assegnato nell'indicato documento contabile ad un bene, ma non consente di mantenere fermo l'atto laddove emerga che l'informazione contenuta nel bilancio non è veritiera e non corrisponde al valore effettivo del bene.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2424, Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)