diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 39025 del 30/03/2016 Ud. (dep. 20/09/2016) Rv. 267775 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Inosservanza del termine di sospensione feriale - Nullità generale a regime intermedio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267775-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

L'inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali integra una nullità di ordine generale a regime intermedio - peraltro suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen. - soltanto allorché abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all'udienza e sul diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso della parte che, dopo aver regolarmente partecipato all'udienza riservata all'esame del perito, si era limitata a denunciare la violazione del termine di sospensione feriale per l'avvenuto espletamento di un incombente peritale in data compresa nel periodo di sospensione, senza dedurre alcun pregiudizio alla facoltà di partecipazione o di esercizio del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)