Sez. 2, Sentenza n. 21809 del 07/02/2014 Cc. (dep. 28/05/2014) Rv. 259571 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Udienza tenuta senza rinuncia alla sospensione - Nullità generale a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria - Possibilità - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., lo svolgimento dell'udienza in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo. (Fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di sospensione dei termini cautelari, ex art. 304, comma secondo, trattato dalla sezione feriale del Tribunale, innanzi al quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva svolto le proprie difese senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il periodo feriale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)