Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 05/02/2002 (Rv. 552074 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Divieto - Violazione - Conseguenze - Subentro del subaffittuario nella medesima posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE
In materia di contratti agrari, a norma dell'art.21 della legge n. 203 del 1982, sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e, comunque, di subconcessione di fondi rustici; la violazione di tale divieto deve essere fatta valere dal locatore entro quattro mesi dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e, se il locatore non si avvale di tale facoltà , il sub - affittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario, anche con riguardo alla scadenza del rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)