Sez. 3, Sentenza n. 21018 del 12/10/2010 (Rv. 614568 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Violazione del divieto di subaffitto - Nullità del contratto di subaffitto per vizi diversi dalla violazione dell'art. 21 legge 203 del 1982 - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE
Nel caso di subaffitto di fondo rustico, la disciplina di cui all'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (il quale vieta i contratti di subaffitto e prevede il subentro del subaffittuario nell'originario contratto di affitto, se il locatore non faccia valere la violazione di tale divieto entro quattro mesi dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza) è applicabile per il solo fatto che un contratto di subaffitto sia stato comunque stipulato, anche se invalido: non giova, pertanto, al locatore decaduto dalla facoltà di domandare la risoluzione del contratto d'affitto invocare la nullità di quello di subaffitto, per vizi diversi dalla violazione dell'art. 21 della citata legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)