Sez. 2 - , Sentenza n. 9377 del 05/04/2023 (Rv. 667525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - ESTENSIONE | Domanda di risoluzione per inadempimento - Domanda di risarcimento del danno - Accoglimento della sola domanda risarcitoria - Riproposizione della domanda di risoluzione dagli appellati ex art. 346 cod. proc. civ. - Esclusione - Onere di proporre tempestivo appello incidentale - Necessità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - ESTENSIONE
Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.
Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)