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Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014 (Rv. 633525 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Domanda di risoluzione per inadempimento - Proposizione della stessa subordinatamente alle domande di nullità e di annullamento del contratto - Domanda, "in ogni caso", di risarcimento del danno - Accoglimento della domanda principale e rigetto di quella risarcitoria - Riproposizione di quest'ultima dagli appellati ex art. 346 cod. proc. civ. - Esclusione - Onere di proporre tempestivo appello incidentale - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633525-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Quando è proposta domanda di risoluzione per inadempimento, subordinatamente a quelle di nullità e di annullamento del contratto, ed è inoltre formulata "in ogni caso" specifica domanda di risarcimento, l'accoglimento in primo grado della principale, con rigetto della richiesta risarcitoria, consente di riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la domanda subordinata, perché assorbita nell'accoglimento di quella principale, ma non anche la risarcitoria, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)