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Sez. 1, Sentenza n. 3572 del 26/10/1968 (Rv. 336780 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCHE - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - STATUTI - EFFICACIA NORMATIVA NEI RAPPORTI CON TERZI - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI DEGLI STATUTI DEROGANTI ALLE NORME ORDINARIE - NECESSITA DELLA SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DELLE CLAUSOLE ONEROSE - SUSSISTENZA - APPROVAZIONE GOVERNATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336780-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCHE - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - STATUTI - EFFICACIA NORMATIVA NEI RAPPORTI CON TERZI - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI DEGLI STATUTI DEROGANTI ALLE NORME ORDINARIE - NECESSITA DELLA SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DELLE CLAUSOLE ONEROSE - SUSSISTENZA - APPROVAZIONE GOVERNATIVA - IRRILEVANZA.*

Gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico (nella specie, il Banco di Napoli) non hanno efficacia normativa nei confronti dei terzi, per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti che andranno con essi a costituirsi, e, pertanto, l'inclusione, nei detti statuti, di prescrizioni contrattuali che stabiliscono deroghe alle norme ordinarie ed ai principi comuni non importa che essi siano senz'altro efficaci nei confronti dei terzi, essendo, invece, soggette alla disciplina dettata dagli artt. 1341 e 1342 cod.civ., per quanto riguarda l'approvazione specifica per iscritto delle clausole contrattuali particolarmente onerose. La circostanza che tali statuti sono soggetti all'approvazione della autorita governativa, in osservanza ad una precisa disposizione (art. 27. Della legge bancaria 7 marzo 1938 n.141, e irrilevante. Tale approvazione e, infatti, un atto di controllo che non incide, trasformandola, sulla natura delle prescrizioni statutarie. (V. 2451-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 27, DM 11/03/1948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)