Sez. 1, Sentenza n. 1927 del 19/06/1972 (Rv. 359006 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - IN GENERE - STATUTI - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE - EFFICACIA INTERNA - APPROVAZIONE GOVERNATIVA - VALORE DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - CONTENUTO CONTRARIO ALLA LEGGE - PRECLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - IN GENERE - STATUTI - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE - EFFICACIA INTERNA - APPROVAZIONE GOVERNATIVA - VALORE DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - CONTENUTO CONTRARIO ALLA LEGGE - PRECLUSIONE.*
I regolamenti interni, di organizzazione e gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico (nella specie, Banco di Sicilia) esauriscono la loro efficacia nell'ambito della attivita interna degli enti medesimi, non acquistano il valore e la forza cogente di norme giuridiche per il solo fatto di essere sottoposti all'approvazione dell'autorita governativa e non possono dettare principi in contrasto con quelli posti inderogabilmente dalla legge. (V 3572'68, mass n 336780; 302'65; 2451'56).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)