Sez. L, Sentenza n. 6847 del 08/08/1987 (Rv. 455044 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - O DEI FUNZIONARI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - VALORE PROBATORIO - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE A VERBALE ISPETTIVO INDICANTE IL NUMERO DEI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NELLE IMPRESE ARTIGIANE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - O DEI FUNZIONARI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - VALORE PROBATORIO - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE A VERBALE ISPETTIVO INDICANTE IL NUMERO DEI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NELLE IMPRESE ARTIGIANE.*
I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesa essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, in Sede di opposizione al decreto ingiuntivo, incombe all'opponente di fornire la prova contraria. Invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'Onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva erroneamente ritenuto assistito da fede privilegiata il verbale ispettivo nella parte in cui, ai fini dello inquadramento nelle imprese artigiane, indicava il numero dei dipendenti dell'impresa soggetta all'ispezione). (V 229/81, mass n 410639).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)