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Sez. L, Sentenza n. 229 del 10/01/1981 (Rv. 410639 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISPETTORATI DEL LAVORO - DOVERI E POTERI DEGLI ISPETTORI - CREDITI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE - VERBALI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO O DEI FUNZIONARI DEI PREDETTI ENTI - VALORE PROBATORIO IN SEDE DI INGIUNZIONE E DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410639-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISPETTORATI DEL LAVORO - DOVERI E POTERI DEGLI ISPETTORI - CREDITI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE - VERBALI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO O DEI FUNZIONARI DEI PREDETTI ENTI - VALORE PROBATORIO IN SEDE DI INGIUNZIONE E DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE.*

In materia di crediti degli enti di previdenza e di assistenza in relazione alle obbligazioni contributive, i verbali redatti dai funzionari dell'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali, che fanno fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, oltreche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il medesimo pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art 2700 cod civ), oltre a integrare la prova scritta per l'emanazione di decreto ingiuntivo, possono costituire, in Sede di opposizione al provvedimento monitorio, in relazione al modo con il quale sono stati redatti, al loro contenuto, alle indagini verbalizzate, prova sufficiente delle circostanze sulle quali e basata la pretesa dell'ente previdenziale, in relazione anche al comportamento inerte dell'opponente, in relazione alle risultanze del verbale, valutabile anche in forza del criterio di cui all'art 116 cod proc civ. (V 3700/78, mass n 393215).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 177 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)