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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 418 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-11, depositata il 1987-11-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:418
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3669

  • Tributi locali
  • Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
  • Omessa o tardiva dichiarazione
  • Sanzione
  • Soprattassa pari all'ammontare dell'imposta
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Art. 23 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
  • Artt. 3, 76 Cost. (in relazione all'art. 10, n. 11 l. 9 ottobre 1971, n. 825).
Leggi la massima
L'equiparazione della omissione della dichiarazione, dovuta dal soggetto d'imposta, alla tardività della stessa, agli effetti della applicazione della (unica) sanzione prevista, trova razio- nale giustificazione nella finalità di assicurare la più solerte riscossione dell'imposta, principale fonte di risorsa finanziaria dello Stato; né essa contrasta con la direttiva, rivolta al legislatore delegato, di commisurare le sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni.(Manifesta infon- datezza della questione di legittimità costituzionale - in rife- rimento agli artt. 3 e 76 Cost. e in relazione all'art. 10, n. 11, L. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.643, in quanto prevede la sanzione della soprattassa, in misura pari all'ammontare dell'imposta INVIM, tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione).

Norme impugnate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con le seguenti ordinanze: 1) nn. 2 ordinanze emesse il 5 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno sui ricorsi proposti dalla S.p.a. Immobiliare Roganzuolo, iscritte ai nn. 217 e 218 del Registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113-bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena sul ricorso proposto dalla s.r.l. Azienda Agricola Pantanelli 1° contro l'Ufficio del Registro di Montepulciano, iscritta al n. 265 del Registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208- bis dell'anno 1985; 3) ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Visentin Graziano contro l'Ufficio del Registro di Verona, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1986; 4) ordinanza emessa il 18 novembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dalla S.p.a. Lloyd Adriatico contro l'Ufficio del Registro 1° Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1986; 5) ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla S.p.a. Saico contro l'Ufficio del Registro di San Donà di Piave, iscritta al n. 749 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima serie speciale dell'anno 1986; 6) ordinanza emessa il 18 dicembre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano sul ricorso proposto da Mumelter Christina ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano, iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1987; 7) ordinanza emessa il 26 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto da Esposito Cesariello Benedetto contro l'Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia, iscritta al n. 259 del Registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanze emesse il 5 novembre 1984, il 7 febbraio 1985, il 17 dicembre 1984 (pervenuta il 23 ottobre 1986), l'11 novembre 1985, il 18 novembre 1985, il 26 aprile 1986 e il 18 dicembre 1986 rispettivamente dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno (ordd. nn. 217, 218/1985), di Siena (ord. n. 265/1985), di Venezia (ord. n. 749/1986), di Verona (ord. n. 63/1986), di Roma (ord. n. 336/1986), di Napoli (ord. n. 259/1987) e da quella di secondo grado di Bolzano (ord. n. 135/1987) è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto prevede la sanzione della soprattassa (in misura pari all'ammontare dell'imposta INVIM) tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione, per contrasto con gli artt. 3 Cost. (ordd. nn. 217, 218, 265/1985, 135/1987) e 76 Cost., in relazione all'art. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825 (ordd. nn. 217, 218, 265/1985, 749, 63, 336/1986, 259/1987); che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto avanti a questa Corte nei relativi giudizi, ad eccezione di quello promosso con l'ord. 749/1986, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia; che essendo obiettivo primario del fisco aver assicurata la maggiore rapidità nell'espletamento di quegli obblighi cui sono connessi il potere di accertamento dell'Ufficio e, in definitiva, la più solerte riscossione dell'imposta, principale fonte di risorse finanziarie dello Stato, l'equiparazione di cui trattasi non si palesa irrazionale ed è pertanto palesemente infondato l'assunto contrasto con l'art. 3 Cost.; che le medesime ragioni danno evidente contezza del rispetto, da parte del legislatore delegato, della direttiva di cui all'art. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, circa "la migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. e in relazione all'art. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Belluno, Siena, Venezia, Verona, Roma, Napoli nonché da quella di secondo grado di Bolzano, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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