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Sez. 3, Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350-02)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE | Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione globale forfetaria degli esborsi - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675350-02

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE

In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la decisione di merito che, a fronte di una nota per spese "borsuali" specificamente documentate per l'importo complessivo di Euro 767,57, le aveva liquidate nella misura forfettaria di Euro 200, senza dar conto delle ragioni della riduzione).

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)