Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE | Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Contenuto.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE
In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)