Sez. 3, Sentenza n. 11349 del 05/11/1984 Ud. (dep. 21/12/1984) Rv. 167196 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DINIEGO DEL BENEFICIO - PER NON TOGLIERE ALLA PENA OGNI CARATTERE AFFLITTIVO - LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO - ESCLUSIONE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DINIEGO DEL BENEFICIO - PER NON TOGLIERE ALLA PENA OGNI CARATTERE AFFLITTIVO - LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO - ESCLUSIONE.*
A norma del primo comma dell'art. 164 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere negato soltanto se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 stesso codice, presume che il colpevole non si asterrà dal commettere ulteriori reati. Pertanto è illegittimo il diniego del beneficio "per non togliere alla pena ogni carattere afflittivo". (V mass n 150750).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)