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Sez. 1, Sentenza n. 9547 del 10/06/1981 Ud. (dep. 29/10/1981) Rv. 150750 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - GIUDIZIO PROGNOSTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE - CIRCOSTANZE INDICATE NELL'ART. 133 COD. PEN. - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150750-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - GIUDIZIO PROGNOSTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE - CIRCOSTANZE INDICATE NELL'ART. 133 COD. PEN. - LEGITTIMITÀ.*

Il giudice di merito, per espresso disposto di legge (art. 164 primo comma cod.pen.) può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena solo se presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Si tratta, comunque, di valutazione che, sempre in virtù della norma sopra indicata, va eseguita avendo riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. (V mass 149801).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)