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Sez. 3, Sentenza n. 2976 del 15/02/2005 (Rv. 580187 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Obbligazioni negative - Onere della prova - Soggetto gravato - Contenuto e limiti dell'onere - Fattispecie in tema di locazione.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580187-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (fattispecie in tema di obbligo del conduttore di non usare la cosa locata per un uso diverso da quello in contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)