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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022 (Rv. 665265 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE | Obbligazioni negative - Onere della prova - Soggetto gravato - Contenuto e limiti dell'onere - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665265-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore. (Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo di non commercializzare i prodotti del preponente in un determinato ambito territoriale, oggetto di un patto di esclusiva in favore del ricorrente).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)