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Sez. 3, Sentenza n. 1155 del 13/05/1964 (Rv. 301644 - 01)

LOCAZIONE - SFRATTI - IN GENERE - FARMACIA - AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301644-01

LOCAZIONE - SFRATTI - IN GENERE - FARMACIA - AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 35 l. 23 maggio 1950, n. 253, non puo essere disposta l'esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad Esercizio di farmacia senza la previa autorizzazione del prefetto. Detta norma, che si giustifica col carattere pubblicistico dell'attivita farmaceutica, trova applicazione in Sede di esecuzione della sentenza di sfratto, ove puo eventualmente essere valutata la necessita o meno che la farmacia stessa debba essere gestita nei locali di cui e stato disposto il rilascio. (V. 2555/53).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)