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Sez. 3, Sentenza n. 6272 del 21/11/1988 (Rv. 460614 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IMMOBILI ADIBITI AD ESERCIZIO DI FARMACIA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460614-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IMMOBILI ADIBITI AD ESERCIZIO DI FARMACIA - INCLUSIONE.*

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978 (o, in regime transitorio, il recesso dal contratto ai sensi del successivo art. 73) può essere esercitato anche con riguardo ai locali adibiti ad Esercizio di farmacia, non sussistendo nella citata legge alcuna disposizione in contrario. (V 3348/86, mass n 446310; (V 1155/64, mass n 301644).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)