Sez. U, Sentenza n. 21575 del 19/10/2011 (Rv. 619019 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Opera privata di pubblica utilità - Valida procedura ablativa o impositiva di servitù coattiva - Necessità - Mancanza - Diritto alla "restitutio in integrum" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
La realizzazione di un'opera privata di pubblica utilità, al di fuori di una valida procedura ablativa o impositiva di una servitù coattiva, non priva il proprietario del fondo del diritto alla "restitutio in integrum", sia perché l'occupazione appropriativa è configurabile solo quando la radicale trasformazione del suolo ne mostri l'irreversibile destinazione alla realizzazione di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile, sia perché la Corte di Strasburgo, in sede di interpretazione dell'art. 1 Prot. 1 della CEDU, ha ribadito che l'ingerenza dello Stato, nel caso di espropriazione e di imposizione di servitù coattiva, deve sempre avvenire rispettando il "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, con la conseguenza che il privato ha diritto alla restituzione o alla reintegrazione nell'integrale possesso del bene. (Nella specie, la S.C., affermando tale principio, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto inidonea ad interrompere il termine di usucapione ventennale della servitù di acquedotto una domanda giudiziale volta esclusivamente al risarcimento del danno e non al recupero del possesso del fondo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)