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Sez. 1, Sentenza n. 9620 del 22/04/2010 (Rv. 612701 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupzione appropriativa anteriore all'entrata in vigore della legge n. 458 del 1988 - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza immediata - Esclusione - Riferimento alla data di entrata in vigore della legge n. 458 del 1988 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612701-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione appropriativa, avendo il legislatore riconosciuto (seppure indirettamente), gli effetti dell'istituto per la prima volta soltanto con la legge n. 458 del 1988, è a partire da questo momento che deve farsi decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno insorto in epoca anteriore, dovendo la decorrenza della prescrizione essere riferita, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., alla possibilità legale di esercizio del diritto, requisito che non può ritenersi soddisfatto in una situazione, come quella anteriore alla legge citata, caratterizzata dalla mancanza di un riconoscimento legislativo e giurisprudenziale dell'istituto dell'occupazione appropriativa, e non potendo conseguentemente porsi a carico del titolare del diritto al risarcimento le conseguente del mancato esercizio di esso in tale periodo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)