Sez. 1, Ordinanza n. 11245 del 26/04/2024 (Rv. 671112-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Decisioni di trasferimento adottate dall'Unità di Dublino - Impugnazione - Sospensione automatica del termine per il trasferimento - Durata - Criteri.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di ricorso contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità Unità Dublino al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione, l'art. 3-octies del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, deve essere interpretato nel senso che il termine per il trasferimento, previsto dall'art. 29 del Reg. UE n. 604 del 2013, sospeso automaticamente per effetto della presentazione dell'istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, in osservanza dell'altra "regola cardine" del diritto di rimanere sul territorio per l'esame del ricorso, decorre, e quindi riprende a decorrere, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, in via definitiva e non in via provvisoria o urgente, della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento della sospensiva, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.
Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 29, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 octies, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)